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Deducibilità e detrazioni per donazioni solidali

L’eventuale indecisione legata alle donazioni nasce spesso dall’incertezza sulla deducibilità o detrazioni per donazioni solidali.

Facciamo un po’ di chiarezza sulle detrazioni per donazioni solidali.

Ovviamente la stessa somma oggetto di donazione non potrà mai godere di due sconti fiscali contemporaneamente.
In base alla tipologia di erogazione liberale effettuata, l’agevolazione fiscale prevista sarà quella della detrazione per la donazione o quella della deduzione.

Nel caso di una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) come la Fondazione Italiana Linfomi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 2018:

  • Per le persone fisiche, la donazione è detraibile al 30% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta.
    In alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato
    .
  • Per le aziende e gli enti soggetti IRES* la donazione è totalmente deducibile dal reddito complessivo netto.
  • Per le aziende e gli enti non soggetti IRES, la donazione è deducibile fino al 10% del reddito complessivo.

Qualora la deduzione relativa ad una donazione ad una ONLUS sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, computando tale importo in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo degli anni successivi.

Le modalità di pagamento accettate

Affinché si possa beneficiare dei vantaggi fiscali, è necessario che l’erogazione liberale sia stata effettuata non in contanti, ma tramite un versamento che ne garantisca la tracciabilità ovvero:

  • bonifico
  • bollettino postale
  • carte di credito, carte prepagate
  • assegni bancari e circolari

Quanto alla documentazione, il sostenimento dell’onere relativo alla donazione sarà così provato dalla ricevuta del versamento bancario o postale, in caso di bonifico, e dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, carta di debito o carta prepagata.

Nel caso invece di pagamento della donazione all’ONLUS con assegno bancario o circolare (o comunque nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale), il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

 

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*novità introdotta ai sensi dell’art. 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

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